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LA CORTE D’APPELLO DI MILANO CONFERMA LA NULLITA’ DELLE CLAUSOLE DI DISTRIBUZIONE NEI CONTRATTI DI SUN WORLD INTERNATIONAL LLC
20 Marzo 2026

LA CORTE D’APPELLO DI MILANO CONFERMA LA NULLITA’ DELLE CLAUSOLE DI DISTRIBUZIONE NEI CONTRATTI DI SUN WORLD INTERNATIONAL LLC

La Corte d’Appello di Milano, in sede di rinvio disposto dalla Cassazione (sent. n. 9429/2024), con sentenza parziale n. 451/2026 del 23 gennaio 2026, ha annullato il lodo arbitrale del 7 gennaio 2019 per contrasto con l’ordine pubblico ai sensi dell’art. 829, comma 3, c.p.c., nell’ambito di una controversia relativa allo sfruttamento della varietà vegetale Sugranineteen. La decisione recepisce il principio di diritto della Suprema Corte secondo cui, in materia di privativa comunitaria per ritrovati vegetali, è nulla la clausola che attribuisce al titolare il potere di controllare la distribuzione dei frutti ottenuti da materiale autorizzato, quando tali frutti non siano utilizzabili come materiale di moltiplicazione, in violazione dell’art. 13 del Reg. (CE) n. 2100/94. In applicazione di tale principio, la Corte ha dichiarato la nullità delle clausole contrattuali che riservavano la proprietà delle piante al breeder e imponevano la commercializzazione dei frutti tramite distributori autorizzati, ritenendole incompatibili con il principio di esaurimento e con la distinzione tra materiale di propagazione e prodotto raccolto. Il giudizio prosegue per la determinazione delle conseguenze patrimoniali derivanti dall’illegittima risoluzione contrattuale. La pronuncia si inserisce in un contesto internazionale in evoluzione, caratterizzato da sviluppi sia normativi (in sede UPOV) sia giurisprudenziali, in particolare nel Regno Unito sul tema dell’enforcement dei diritti sulle varietà vegetali lungo la filiera commerciale.
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