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LA CORTE D’APPELLO DI MILANO CONFERMA LA NULLITA’ DELLE CLAUSOLE DI DISTRIBUZIONE NEI CONTRATTI DI SUN WORLD INTERNATIONAL LLC

Nel giudizio promosso da Angela Miglionico nei confronti di Sun World International LLC, la Corte d’Appello di Milano ha emesso, in data 23 gennaio 2026, una sentenza parziale nell’ambito del procedimento di impugnazione dei lodi arbitrali, riassunto a seguito della decisione della Corte di Cassazione n. 9429 del 9 aprile 2024 (consultabile qui).

La controversia trae origine da un contratto concluso nel 2015 per lo sfruttamento della varietà vegetale Sugranineteen e dalle successive contestazioni sull’esecuzione del rapporto, sfociate in un arbitrato presso la Camera Arbitrale di Milano. I lodi arbitrali del 2018 e del 2019 sono stati impugnati dinanzi alla Corte d’Appello, la cui decisione del 2022 è stata parzialmente cassata.

In sede di cassazione della sentenza della Corte d’Appello n. 2704 del 5 agosto 2022, che aveva ritenuto i lodi arbitrali esenti da censure, la Suprema Corte ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio di impugnazione, da svolgersi alla luce del seguente principio di diritto:

In tema di privativa comunitaria per ritrovati vegetali, è nulla, per contrarietà all’ordine pubblico, stante la violazione dell’art. 13, punti 2 e 3, del Regolamento (CE) del Consiglio n. 2100/94, nell’interpretazione fornitane dalla Corte di Giustizia, la clausola contrattuale che attribuisca al titolare dei diritti di proprietà intellettuale sui cultivar brevettati anche il potere di individuare i soggetti ai quali soltanto spetterà la distribuzione dei frutti ottenuti dal produttore precedentemente autorizzato all’utilizzo dei costituenti varietali della varietà protetta da cui quei frutti siano stati prodotti, ove questi ultimi siano inutilizzabili come materiale di moltiplicazione”.

Nel giudizio di rinvio, la Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, ha riesaminato la controversia alla luce di tale principio. Con la sentenza parziale n. 451/2026, la Corte ha annullato il lodo arbitrale definitivo del 7 gennaio 2019 per contrasto con i principi di ordine pubblico, ai sensi dell’art. 829, comma 3, c.p.c. e, in fase rescissoria, ha dichiarato la nullità delle clausole 3.4 e 4.2 del contratto principale (riportate integralmente di seguito), che, da un lato, riservavano al titolare della varietà la titolarità delle piante e, dall’altro, imponevano la commercializzazione dei frutti esclusivamente attraverso una rete di distributori autorizzati.

3.4
Le Parti riconoscono ed accettano espressamente quanto segue:
(a) SUN WORLD è proprietaria di ogni singola Pianta in Affitto e/o Cultivar di Sun World oggetto del presente Accordo, eccettuati i frutti prodotti dalle Piante in Affitto che, ai sensi dell’art. 1615 c.c., spettano al Produttore, il quale, tuttavia, ne può disporre entro i limiti ed alle condizioni previste nel presente Accordo;
(b) anche in deroga all’art. 934 c.c., nessuna delle clausole del presente Accordo può essere intesa come idonea a trasferire eventuali diritti di proprietà su piante o discendenze di Piante in Affitto e/o Cultivar di Sun World, fatto salvo quanto sopra stabilito dalla precedente lett. a).

4.2
Le Parti stabiliscono che la Frutta di Proprietà Riservata prodotta dalle Piante in Affitto venga distribuita attraverso un Distributore Autorizzato, condizione essenziale per l’efficacia del presente Accordo. L’eventuale commercializzazione, distribuzione ed esportazione della Frutta di Proprietà Riservata coltivata dal PRODUTTORE AUTORIZZATO e non eseguita dal Distributore Autorizzato porterà all’immediata risoluzione del presente contratto nonché al ritiro di ogni autorizzazione e concessione data da SUN WORLD di cui all’articolo 1. L’allegato “C” (come di volta in volta modificato da SUN WORLD) contiene un elenco dei Distributori Autorizzati in Italia.

La decisione si inserisce nel solco tracciato dalla Cassazione, richiamando il principio di esaurimento e la distinzione tra materiale di propagazione e prodotto raccolto.

Si precisa come la sentenza non abbia ancora definitivamente concluso il giudizio, che infatti proseguirà relativamente agli aspetti schiettamente patrimoniali, e cioè quelli in relazione alle conseguenze (patrimoniali e non) dell’illegittimo esercizio, da parte di Sun World International LLC, del diritto all’immediata risoluzione contrattuale in forza della violazione degli artt. 3.4. e 4.2. del Contratto.

Il provvedimento si colloca in un contesto di rilievo internazionale.

In ambito normativo, il tema dell’esaurimento dei diritti sulle varietà vegetali è oggetto di recenti lavori in sede UPOV, che ha infatti istituito un apposito Working Group (i cui lavori sono consultabili qui),

In ambito giurisprudenziale, si registrano sviluppi nel Regno Unito nel caso Nador Cott Protection SAS v Asda Stores Limited & Anor Neutral Citation Number [2026] EWHC 553 (Pat). La High Court (England and Wales), con sentenza del 12 Marzo 2026, ha esaminato l’estensione dei plant breeders’ rights rispetto alla commercializzazione dei frutti ottenuti da una varietà ritenuta essenzialmente derivata (EDV), affrontando i limiti dell’enforcement lungo la filiera commerciale (consultabile qui).

Roberto Manno, insieme all’Avv. Francesco Saverio Costantino, ha assistito la parte vittoriosa nel giudizio di appello.

Il testo della sentenza parziale della Corte di Appello di Milano, è disponibile qui.

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